{"id":54567,"date":"2021-03-20T09:43:26","date_gmt":"2021-03-20T08:43:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/?p=54567"},"modified":"2022-12-19T10:40:46","modified_gmt":"2022-12-19T09:40:46","slug":"reati-alimentari-abrogata-la-legge-che-stabiliva-le-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/reati-alimentari-abrogata-la-legge-che-stabiliva-le-sanzioni\/","title":{"rendered":"Reati alimentari, abrogata la legge che stabiliva le sanzioni"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<a href=\"https:\/\/ilfattoalimentare.it\/reati-alimentari-sanzioni-abrogazione.html\"><strong>Reati alimentari, abrogata la legge che stabiliva le sanzioni. Il commento di Roberto Pinton<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ilfattoalimentare.it\/author\/redazione\">Redazione Il Fatto Alimentare<\/a>\u00a019 Marzo 2021\u00a0<a href=\"https:\/\/ilfattoalimentare.it\/argomenti\/controlli\">Controlli e Frodi<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/ilfattoalimentare.it\/reati-alimentari-sanzioni-abrogazione.html#comments\">Commenti<\/a><\/p>\n<p><strong>Nel 1962<\/strong>\u00a0una Fiat 500 costava meno di 400 mila lire e una lussuosa Alfa Romeo Giulietta TI (stava per Turismo Internazionale) poco pi\u00f9 di un milione e 500 mila. Lo stesso anno, la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.epicentro.iss.it\/ebp\/pdf\/legge30aprile1962.pdf\">legge 283\/1962<\/a>\u00a0(Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) sanzionava con l\u2019arresto fino a un anno o con l\u2019ammenda da 200 mila (il valore di mezza 500) a 5 milioni di lire (pi\u00f9 del triplo della Giulietta) chi avesse posto in vendita:<\/p>\n<ol>\n<li>sostanze private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate ad altre di qualit\u00e0 inferiore o trattate in modo da variarne la composizione naturale,<\/li>\n<li>in cattivo stato di conservazione;<\/li>\n<li>con cariche microbiche superiori ai limiti di legge;<\/li>\n<li>con aggiunta di additivi non autorizzati o senza l\u2019osservanza delle norme prescritte per l\u2019impiego.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Tutto ci\u00f2<\/strong>\u00a0testimonia la forte deterrenza ai reati alimentari che il legislatore intendeva introdurre a tutela della salute pubblica e della leale concorrenza. Se poi la violazione riguardava la presenza di residui di pesticidi tossici o la vendita di sostanze \u201c<em>insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive<\/em>\u201d, l\u2019arresto arrivava a tre mesi, ma l\u2019ammenda alternativa poteva raggiungere i 20 milioni. Con la rivalutazione Istat, i 5 e i 20 milioni di lire del 1962 equivalgono alle rispettabili somme di 63.482 e 253.931 euro di oggi. Va detto che l\u2019entit\u00e0 iniziale delle sanzioni \u00e8 stata nel tempo aggiornata senza seguire in parallelo l\u2019inflazione.<\/p>\n<p><strong>Prima che<\/strong>\u00a0il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/03\/11\/21G00034\/SG\">Decreto legislativo n. 27<\/a>\u00a0del febbraio scorso la abrogasse (assieme a un Regio decreto del 1928 sulla vigilanza sanitaria delle carni), comunque, l\u2019ultima versione della legge 283\/1962 prevedeva ammende da 309 a 30.987 euro per le violazioni di uno dei primi quattro punti e da 2.582 a 46.481 euro per la vendita di alimenti alterati o contaminati da residui pesticidi o parassiti.<\/p>\n<p>\u00c8 stata abolita la legge 283\/1962 che stabiliva le sanzioni per i reati alimentari<\/p>\n<p><strong>La norma<\/strong>\u00a0era sopravvissuta al provvedimento \u201ctaglia leggi\u201d del 2010 (qualcuno ricorder\u00e0 l\u2019allora ministro per la Semplificazione normativa Calderoli dar fuoco a favore di telecamera agli scatoloni contenenti migliaia di leggi e provvedimenti antecedenti il 1970 che venivano abrogati). Si \u00e8 per\u00f2 piegata alla necessit\u00e0 di adeguare il diritto nazionale a quello europeo, e in particolare al regolamento n. 625\/2017 che stabilisce norme comuni a tutti i Paesi UE per i controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali e della sanit\u00e0 delle piante. Assieme alla legge sui reati alimentari, il nostro ordinamento perde anche il Dpr n.327\/1980 che, con un ritardo non da poco, ne introduceva il regolamento d\u2019applicazione.<\/p>\n<p><strong>Il regolamento<\/strong>\u00a0europeo per adeguarsi al quale \u00e8 intervenuta l\u2019abrogazione prevede per\u00f2 anche che le infrazioni delle norme in materia di filiera agroalimentare dovrebbero essere punite in tutta l\u2019Unione con sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e proporzionate, la cui severit\u00e0 tenga conto dei potenziali danni alla salute umana che ne possono derivare. Per essere sufficientemente deterrenti le sanzioni pecuniarie devono essere superiori al vantaggio indebito che deriva da pratiche fraudolente o ingannevoli.<\/p>\n<p><strong>In un mercato<\/strong>\u00a0sempre pi\u00f9 globalizzato e interconnesso, l\u2019ammodernamento del quadro normativo ci sta tutto e l\u2019adeguamento al diritto sovranazionale \u00e8 una necessit\u00e0 ineludibile (e spesso pi\u00f9 che benvenuta: le norme europee sono frequentemente pi\u00f9 avanzate di quelle nazionali). Ma, diciamocelo, saremmo stati tutti pi\u00f9 consapevoli di vivere in un Paese efficiente, pi\u00f9 felici (e pi\u00f9 tranquilli) se a seguire il decreto legislativo che abrogava la legge la Gazzetta Ufficiale avesse presentato il provvedimento che istituiva il nuovo quadro sanzionatorio in sostituzione di quello precedente di cui si \u00e8 fatta tabula rasa.<\/p>\n<p>Il legislatore avrebbe potuto introdurre il nuovo quadro sanzionatorio per i reati alimentari contestualmente all\u2019abrogazione della vecchia legge<\/p>\n<p><strong>\u00c8 vero che<\/strong>\u00a0<strong>esiste pur sempre il codice penale<\/strong> (approvato con un regio decreto del 1930, non il massimo della modernit\u00e0), con gli articoli:<\/p>\n<ul>\n<li>art. 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, reclusione non inferiore a quindici anni, pubblicazione della sentenza e interdizione da 5 a 10 anni)<\/li>\n<li>art. 440 (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, reclusione da 3 a 10 anni, pubblicazione della sentenza e interdizione da 5 a 10 anni),<\/li>\n<li>art.444 (Commercio di sostanze alimentari nocive, reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a 51 euro, pubblicazione della sentenza e interdizione da 5 a 10 anni) .<\/li>\n<li>art. 515 (Frode nell\u2019esercizio del commercio, reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro, pubblicazione della sentenza)<\/li>\n<li>art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, reclusione fino a sei mesi o multa fino a 1.032 euro, pubblicazione della sentenza)<\/li>\n<li>art. 517bis (aggravante alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reclusione anche oltre due anni e multa anche oltre 20 mila euro: in caso di particolare gravit\u00e0 o recidiva specifica, possibile chiusura dello stabilimento da cinque giorni a tre mesi, ma anche revoca dell\u2019autorizzazione che consente lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, pubblicazione della sentenza),<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Tuttavia<\/strong>, a parte il dubbio effetto di deterrenza di una sanzione da 51 o anche da 1.032 euro, <strong>questi articoli coprono solo parte delle fattispecie<\/strong>. Il che fa temere armi spuntate agli organi di vigilanza, meno contestazioni e un certo numero di pronunce \u201c<em>il fatto non \u00e8 pi\u00f9 previsto dalla legge come reato<\/em>\u201d in barba all\u2019obiettivo di garantire la sicurezza e la salubrit\u00e0 di alimenti e mangimi e un ordinato funzionamento del mercato interno.<\/p>\n<p><strong>Chi si sarebbe<\/strong>\u00a0<strong>fatto male se contestualmente all\u2019abrogazione della legge 283\/1962 si fosse approvato il\u00a0\u00a0disegno di legge \u201c<em>Nuove norme in materia di reati agroalimentari<\/em>\u201d presentato in Senato nell\u2019aprile 2018 (basato sul molto enfatizzato rapporto 2015 della commissione presieduta dal magistrato <a href=\"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/addio-sanzioni-per-le-truffe-alimentari-cosi-si-mette-a-rischio-la-salute-a-tavola\/\">Gian Carlo Caselli<\/a>, prima firmataria la biologa Elena Fattori, segretaria della commissione Agricoltura), assegnato alle diverse commissioni competenti, ma di cui non \u00e8 ancora iniziato l\u2019esame?<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per avere in mano<\/strong>\u00a0il quadro sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169\/2011 (l\u2019attuale testo base sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) abbiamo aspettato per sei anni il decreto legislativo n. 231\/2017. Per avere in mano quello relativo alle violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n.1924\/2006 (il testo base sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari) abbiamo dovuto aspettare per 10 anni buoni il decreto legislativo\u00a0\u00a0n. 27\/2017. Francamente troppo, se la prevenzione, la tutela dei consumatori, la trasparenza del percorso produttivo e distributivo e la salvaguardia del patrimonio agroalimentare interessano davvero e non solo nei discorsi di circostanza.<\/p>\n<p><strong>Roberto Pinton \u2013 esperto di produzione biologica<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/pubblicita\/\">Immagini Armando Testa per Esselunga<\/a>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=&#8221;43175&#8243; img_size=&#8221;large&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>saremmo stati tutti pi\u00f9 consapevoli di vivere in un Paese efficiente, pi\u00f9 felici (e pi\u00f9 tranquilli) se a seguire il decreto legislativo che abrogava la legge la Gazzetta Ufficiale avesse presentato il provvedimento che istituiva il nuovo quadro sanzionatorio in sostituzione di quello precedente di cui si \u00e8 fatta tabula rasa.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":43139,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[268],"class_list":["post-54567","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interventi","tag-inflazione","category-37","description-off"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54567"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54567\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69693,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54567\/revisions\/69693"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/media\/43139"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}